La Regione Sardegna ha approvato alcune modifiche alla legge sul turismo 17/2016, che includono dei nuovi criteri per la classificazione e denominazione delle strutture ricettive all’aria aperta. In base alle nuove regole, i campeggi si potranno chiamare anche “camping” e i villaggi turistici, per essere tali, è sufficiente che destinino almeno il 25% della propria capacità ricettiva complessiva alla sosta e al soggiorno in strutture amovibili (tende, caravan, autocaravan, maxicaravan, case mobili) di proprietà dell’azienda, anziché il 35% come in precedenza. Per la parte residua è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da ospiti forniti di mezzi di pernottamento propri.
I correttivi alla norma, nella parte dedicata alle strutture all’aria aperta, erano stati richiesti più volte dalle associazioni di categoria per esplicitare la tipologia di attività e per chiarire i dubbi in merito alle violazioni delle norme di tutela paesaggistica. In particolare, nella nuova formulazione si legge che nelle aziende ricettive all’aria aperta «gli allestimenti mobili di pernottamento sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi». Per questo la legge specifica ora che questi allestimenti (caravan, case mobili, eccetera) devono conservare le ruote e non devono avere alcun collegamento permanente al terreno.
La nuova legge modifica anche la classificazione dei villaggi turistici e dei campeggi, che ora potranno essere classificati da 1 a 5 stelle e non solamente da 1 a 4 stelle come previsto in precedenza.
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