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CIN: obbligatorio per tutte le strutture ricettive turistiche italiane

Dal 2 novembre 2024 il Codice Identificativo Nazionale diventa necessario anche per le strutture open air. È possibile richiederlo tramite apposita piattaforma del Ministero, previste sanzioni per chi non si adegua

Il sistema online per l’adeguamento al CIN è ora operativo tramite piattaforma del Ministero del Turismo. Il Codice identificativo nazionale, introdotto dall’art. 13 ter del D.L. 145/2023 (convertito in L. 191/2023), ha lo scopo di rafforzare la tutela del consumatore, contrastando forme irregolari di ospitalità, e di assicurare la concorrenza e la trasparenza del mercato. 

Per avviare un’introduzione graduale a questa norma, lo scorso 3 settembre è stata resa operativa la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche (BDSR), sistema che consente ai titolari (proprietari o gestori) delle strutture ricettive turistiche di adeguarsi alla legge e non incorrere in sanzioni pecuniarie.  

C’è tempo fino al 2 novembre per mettersi in regola e attuare la procedura che consente di identificare la struttura a livello nazionale generando un codice indispensabile per l’attività ricettiva, il quale dovrà inoltre essere esposto in loco (esternamente alla struttura), e indicato in ogni pubblicazione, annuncio o comunicato on-line che concerne l’attività, come i portali telematici di prenotazione (per esempio Booking, Airbnb, ecc.), e in qualunque sito on line che ne pubblicizzi l’attività ricettiva.

Anche i proprietari e i gestori delle strutture camping devono adeguarsi, procedendo alla richiesta per ottenere il CIN, anche chi è già in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale poiché non può essere considerato sostitutivo. È possibile generarlo e attivarlo attraverso la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo tramite SPID o CIE alla piattaforma https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/.

Il controllo dell’assegnazione del CIN e della corretta esposizione in loco saranno svolte dal Comune ove è situata la struttura. In caso di mancato adeguamento alla direttiva, sono previste sanzioni pecuniarie che variano da 800 a 8.000 euro in base alle dimensioni dell’attività. 

Multata anche la mancata esposizione e indicazione del CIN con sanzioni pecuniarie che partono da da 500 a 5.000 euro, sempre in relazione alla grandezza della struttura. 

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